DPI in azienda: cosa sono, obblighi e requisiti
I DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) rappresentano uno degli strumenti fondamentali per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La loro gestione corretta — dalla scelta all’uso, fino alla manutenzione — è regolamentata dal D.Lgs. 81/2008 (Titolo III, Capo II, artt. 74-79) e dal Regolamento UE 2016/425.
L’art. 74 del D.Lgs. 81/08 definisce i Dispositivi di Protezione Individuali come:
“Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell’attività lavorativa.”
Sono DPI anche gli accessori e i componenti destinati a garantirne il funzionamento.
Quando i DPI sono obbligatori
L’obbligo di utilizzare i DPI scatta quando i rischi non possono essere evitati o ridotti in modo sufficiente, tramite misure tecniche, protezioni collettive o riorganizzazione del lavoro. In altre parole il DPI è misura “residuale” e va impiegato solo se le misure collettive o tecniche non riescono a eliminare il rischio o a ridurlo in modo adeguato:
I Dispositivi di Protezione Individuale rappresentano l’ultima barriera nella gerarchia delle misure di prevenzione e protezione.
Esempi pratici:
Rumore residuo dopo interventi tecnici → cuffie/inserti auricolari
Lavoro in quota → imbracature anticaduta
Rischio chimico → guanti, occhiali, maschere filtranti
Requisiti DPI: caratteristiche obbligatorie per la legge
I DPI devono rispondere a precisi requisiti previsti da:
- Art. 76 e 77 D.Lgs. 81/08
- Regolamento UE 2016/425 (marcatura CE)
Requisiti fondamentali dei DPI
Un DPI per essere impiegato deve avere i seguenti requisiti:
Requisiti di conformità e riferimento al Regolamento europeo
I DPI immessi sul mercato e quelli forniti ai lavoratori devono rispettare i requisiti tecnici e di marcatura stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2016/425, recepito in Italia con il D.Lgs. n. 17/2019. Ciò significa che i DPI devono essere conformi alle norme armonizzate pertinenti e, se richiesto dalla categoria di rischio, sottoposti alle procedure di conformità previste dal regolamento (marcatura CE e documentazione tecnica).
Classificazione dei DPI per categoria di rischio
Il Regolamento UE e il recepimento nazionale distinguono i DPI in tre categorie di rischio:
- Categoria I — rischi minimi (semplici DPI);
- Categoria II — rischi diversi da quelli di I e III (rischi medi);
- Categoria III — rischi gravi o letali (DPI “salvavita” o di protezione da danni irreversibili).
La categoria incide sulle procedure di valutazione/conformità e sui requisiti di controllo/garanzia richiesti dalla normativa.
Requisiti dei DPI
Conformità CE
Obbligatoria per tutti i dispositivi di protezione individuale.
Idoneità al rischio
Adeguato al rischio residuo da cui il lavoratore deve essere protetto.
Ergonomia
Garantisce comfort e compatibilità con le caratteristiche del lavoratore.
Igiene e manutenzione
Deve poter essere facilmente pulito e mantenuto efficiente.
Compatibilità
Utilizzabile insieme ad altri DPI senza ridurne l’efficacia.
Obblighi e responsabilità dei lavoratori (art. 78 D.Lgs. 81/08)
Il Testo Unico stabilisce anche doveri per i lavoratori relativamente ai DPI:
- uso conforme: i lavoratori devono usare i DPI forniti conformemente all’informazione, formazione e addestramento ricevuti;
- cura e divieto di modifiche: devono curare (pulizia, custodia) i dispositivi messi a disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
- riconsegna e segnalazione: al termine dell’uso devono seguire le procedure aziendali per la riconsegna (se previste) e segnalare immediatamente al datore/dirigente/preposto qualsiasi difetto o inconveniente riscontrato.
Esempi di DPI per tipologia di rischio
La normativa non dà un elenco “tassativo” per mansione (la scelta è basata sulla valutazione del rischio), ma nei pratici allegati e nelle norme tecniche e di settore si individuano tipologie frequenti:
- Protezione degli occhi e del volto (occhiali, visiere) — rischio proiezione, agenti chimici, ecc.;
- Protezione dell’udito (auricolari, cuffie) — rischio rumore;
- Protezione delle vie respiratorie (maschere filtranti, respiratori) — agenti gassosi, polveri;
- Protezione delle mani (guanti) — rischi chimici, meccanici, termici;
- Protezione del capo (elmetti) — urti e cadute di oggetti;
- Protezione degli arti inferiori e del corpo (calzature di sicurezza, indumenti ad alta visibilità, tute anticontaminazione).
La scelta specifica è funzione della valutazione dei rischi e dei requisiti di conformità (categoria PPE).
Documentazione, tracciabilità e controllo
Dal punto di vista comprovativo (importante in caso di ispezioni o contenziosi), il datore di lavoro deve:
- Conservare documentazione tecnica fornita dal fabbricante (dichiarazioni di conformità, schede tecniche, istruzioni);
- Registrare operazioni di manutenzione, riparazione e sostituzione;
- Documentare che la scelta dei DPI è frutto di una valutazione dei rischi (collegamento con il DVR/DVR semplificato).
Queste attività sono strumentali a dimostrare l’adempimento degli obblighi di legge.
Sanzioni e conseguenze del mancato adempimento
Il mancato rispetto degli obblighi relativi ai DPI (fornitura, informazione, formazione, uso e manutenzione) comporta responsabilità amministrative e penali previste dal D.Lgs. 81/08 e dalle norme collegate. In contesti pratici, ispezioni e violazioni possono portare a sanzioni o misure cautelari da parte degli organi di vigilanza. (Per l’esatta quantificazione delle sanzioni vedere le disposizioni sanzionatorie del Testo Unico e successive modifiche).
Manutenzione dei DPI
Tutti i DPI devono essere mantenuti idonei.
Alcuni richiedono solo verifica visiva e sostituzione quando usurati (es. guanti monouso), ma sempre secondo quanto prescritto dal produttore.
Quando è obbligatoria la manutenzione dei DPI?
La manutenzione è sempre obbligatoria, in modo tracciato e documentato.
Manutenzione DPI
(Imbracature, linee vita, cordini, moschettoni)
(es. autorespiratori)
Obblighi principali del datore di lavoro (art. 77 D.Lgs. 81/08)
L’art. 77 del D.Lgs. 81/08 elenca i principali obblighi del datore di lavoro in materia di DPI, di cui i punti essenziali previsti sono:
- Valutazione e scelta: il datore di lavoro deve analizzare i rischi residui (quelli non eliminabili con misure collettive) e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché siano adeguati ai rischi e alle condizioni di lavoro.
- Condizioni d’uso: deve definire le condizioni di impiego (durata, entità del rischio, frequenza di esposizione, caratteristiche del posto di lavoro) e accertarsi che i DPI non comportino rischi aggiuntivi.
- Conformità: fornire DPI conformi ai requisiti normativi / di marcatura (Reg. UE 2016/425) e adeguati alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori.
- Fornitura, manutenzione e igiene: il datore di lavoro deve mantenere i DPI in efficienza, provvedere alla manutenzione, riparazioni e sostituzioni necessarie (seguendo le indicazioni del fabbricante) e garantirne le condizioni d’igiene.
- Informazione, formazione e addestramento: informare i lavoratori sui rischi e sulle corrette modalità d’uso e, quando necessario (in particolare per DPI di III categoria o per casi specifici), organizzare addestramenti pratici. L’obbligo di formazione/istruzione è esplicitato dal medesimo articolo e richiamato dall’art. 20.
Istruzioni e uso personale: stabilire istruzioni comprensibili e, salvo casi eccezionali, assegnare i DPI per uso personale.
DPI di III categoria: obblighi rafforzati
Per i DPI di III categoria (rischi gravi / potenzialmente letali) la normativa richiede particolare attenzione: oltre alla conformità e marcatura, il datore di lavoro deve assicurare:
formazione specifica e, se necessario, addestramento pratico sull’uso corretto (es. DPI anticaduta, respiratori complessi). Queste prescrizioni sono esplicite nell’art. 77 e negli atti applicativi.

