Seguici:
- 331 7761503
- info@corsiblsmilano.it
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura fondamentale all’interno del sistema di prevenzione aziendale. Previsto dal D.Lgs. 81/08, rappresenta i lavoratori nei processi decisionali relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Si tratta di un ruolo che non ha funzioni operative, ma che svolge una profonda funzione di controllo, tutela, dialogo e partecipazione attiva tra i lavoratori e il datore di lavoro. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025, inoltre, la formazione dell’RLS è stata aggiornata e resa più uniforme, rafforzando ulteriormente la qualità del suo operato.
Il RLS è un lavoratore scelto per rappresentare gli altri lavoratori nelle questioni legate alla sicurezza. Non è un tecnico della prevenzione né un responsabile gestionale: è un portavoce dei lavoratori, un intermediario che ha il compito di vigilare e comunicare criticità, proporre miglioramenti e partecipare alle fasi di valutazione e gestione del rischio.
L’articolazione del ruolo deriva dagli articoli 47 e 50 del D.Lgs. 81/08, che definiscono in modo chiaro chi è il rappresentante dei lavoratori e quali funzioni gli sono attribuite.
Il valore della presenza del RLS in azienda, è duplice:
Il D.Lgs. 81/08 non definisce una durata standard. La carica dell’RLS ha valore:
Il cuore del ruolo del rappresentante dei lavoratori è disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08. Le sue funzioni sono numerose e vanno dalla partecipazione alla valutazione dei rischi al contributo diretto nella definizione delle misure di prevenzione.
L’RLS può accedere liberamente ai luoghi in cui si svolgono le attività aziendali. Questo gli permette di osservare direttamente le condizioni reali di lavoro, valutare situazioni di rischio e raccogliere segnalazioni.
Il datore di lavoro deve consultarlo prima di prendere decisioni riguardanti:
La consultazione non è facoltativa: è un obbligo normativo.
L’RLS può visionare:
Questo gli consente di comprendere il reale livello di sicurezza aziendale e intervenire con maggiore consapevolezza.
Durante la riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, l’RLS discute con il datore di lavoro, RSPP e medico competente su:
È un momento fondamentale di confronto.
L’RLS può avanzare proposte migliorative e segnalare rischi non adeguatamente gestiti. Non ha responsabilità dirette in materia di sicurezza, ma ha un peso consultivo decisivo.
Se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate, non siano idonee, può fare ricorso alle autorità competenti
La nomina del RLS segue procedure chiare e obbligatorie, stabilite dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08.
Nelle realtà più piccole, l’RLS viene eletto direttamente dai lavoratori. La procedura è semplice e democratica: i lavoratori individuano al loro interno la persona più adatta a ricoprire questo ruolo, che richiede equilibrio, capacità di osservazione e attitudine al dialogo.
Nelle aziende più strutturate, l’elezione avviene generalmente nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU).
Se queste non sono presenti, la designazione avviene comunque tra i lavoratori, secondo modalità concordate.
La legge stabilisce inoltre un numero minimo di RLS in base alla dimensione:
fino a 200 lavoratori → almeno 1 RLS
da 201 a 1000 lavoratori → almeno 3 RLS
oltre 1000 lavoratori → almeno 6 RLS
Questi numeri garantiscono una rappresentanza adeguata e una maggiore efficienza nelle attività di monitoraggio.
La formazione è uno degli elementi più qualificanti per definire la figura del RLS. Il legislatore insiste molto su questo punto, e l’Accordo Stato-Regioni 2025 ne ha ulteriormente rafforzato i criteri, definendo le modalità, contenuti e durata del corso di formazione:
Il corso iniziale per Rappresentanti dei lavoratori dura almeno 32 ore e deve affrontare:
Analisi delle figure della sicurezza, obblighi, responsabilità e funzioni previste dal D.Lgs. 81/08.
L’RLS deve riconoscere i rischi e saper dialogare con il datore di lavoro durante la valutazione.
Come individuati nel Documento di Valutazione di Rischi.
Obbligatorio per legge:
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è una figura prevista dal D.Lgs. 81/08 per garantire che anche nelle aziende più piccole, o in quelle prive di rappresentanza interna, i lavoratori possano contare su una tutela adeguata in materia di salute e sicurezza.
A differenza dell’RLS aziendale, il RLST non appartiene direttamente all’organico dell’impresa, ma opera su un territorio o su un comparto produttivo, rappresentando contemporaneamente più aziende.
La nomina del RLST diventa necessaria quando l’azienda non elegge un proprio RLS interno.
Il ruolo del RLST è quindi sussidiario: entra in funzione quando manca un rappresentante aziendale.
L’RLST non è eletto dai lavoratori dell’azienda. Viene invece designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e opera tramite organismi paritetici territoriali o enti bilaterali del settore di appartenenza.
Questi organismi garantiscono l’elenco aggiornato dei RLST e comunicano alle aziende di propria competenza quale sia il referente territoriale assegnato.
L’azienda, da parte sua, deve:
Il RLST garantisce che anche le imprese prive di RLS interno possano beneficiare di:
Il suo valore aggiunto sta nella competenza trasversale, maturata operando in più realtà e confrontandosi con molteplici contesti produttivi. Spesso, infatti, il RLST è la prima figura a segnalare criticità strutturali che nelle micro-imprese non verrebbero mai identificate, o a favorire l’adeguamento ai requisiti normativi quando l’azienda non dispone di risorse interne specializzate.