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Nel panorama della salute e sicurezza sul lavoro, il Preposto rappresenta una figura cardine.
È la persona che, in azienda, vigila affinché le regole non rimangano solo principi scritti ma si trasformino in comportamenti concreti. La sua azione quotidiana rende possibile il funzionamento effettivo del sistema di prevenzione e protezione.
Il D.Lgs. 81/08, all’articolo 2, lettera d), definisce il preposto come «la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, nonché il controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori».
In pratica, il preposto è il supervisore operativo della sicurezza: il capo squadra, capo reparto o capo turno che vigila affinché le procedure vengano rispettate e le attività si svolgano in modo sicuro.
L’articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro alla nomina formale scritta per individuare il preposto, proprio per garantire che la vigilanza sia continua e strutturata. Tale nomina devbe essere inserita nel DVR.
Ma, al di là degli obblighi scritti, la responsabilità del preposto ha un valore profondamente pratico.
È lui che si accorge di un gesto errato, che ferma un lavoratore prima che si esponga a un pericolo, che segnala un’attrezzatura non conforme.
È lui che deve avere la lucidità di interrompere un’attività in presenza di un rischio grave e immediato, mettendo la tutela della persona prima della produttività.
Il preposto di fatto è un lavoratore che, pur non avendo una nomina formale, esercita concretamente le funzioni di un preposto, come la supervisione e la direzione di altri colleghi, basandosi sul principio di effettività stabilito dall’art. 299 del D.Lgs. 81/08.
Ha gli stessi obblighi e responsabilità per la sicurezza dei lavoratori del preposto di “diritto”. Egli risponde degli infortuni che possono verificarsi a causa della violazione dei propri obblighi, come il preposto formalmente nominato.
La presenza del preposto rafforza la capacità dell’impresa di attuare le misure di prevenzione e protezione.
È lui il “ponte operativo” tra datore di lavoro e lavoratori: traduce in azione le direttive, verifica che vengano comprese, e interviene per correggere eventuali comportamenti scorretti.
Grazie al suo intervento, la salute e sicurezza sul lavoro diventa una realtà quotidiana e non un mero adempimento burocratico.
Un sistema privo di preposti attivi, rischia invece di creare un vuoto di vigilanza, in cui le procedure rimangono solo sulla carta e i rischi aumentano.
Per questo la sua funzione è determinante: rappresenta il primo filtro contro gli infortuni.
Il preposto è il garante dell’applicazione operativa delle direttive in materia di sicurezza. Promuove comportamenti sicuri, ascolta le segnalazioni del personale e contribuisce a mantenere un clima di fiducia.
Questa dimensione comunicativa è essenziale per trasformare la sicurezza in un valore condiviso e costante.
Assicura che i lavoratori comprendano le procedure, utilizzino correttamente i DPI e rispettino le istruzioni ricevute.
La sua vigilanza diretta rappresenta il primo livello di difesa del sistema di salute e sicurezza sul lavoro.
L’articolo 19 del D.Lgs. 81/08 descrive nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità del preposto. Tra questi:
Il preposto deve essere seguire un corso di formazione specifico e relativi aggiornamenti.
Il preposto agisce entro un potere gerarchico e funzionale “adeguato” al suo incarico.
Deve poter impartire istruzioni operative, correggere comportamenti non conformi e, se necessario, interrompere un’attività rischiosa.
La sua autorità non è solo formale: è concreta e riconosciuta dalla normativa, proprio per garantire la piena efficacia delle misure di sicurezza.
La vigilanza del preposto non è passiva: implica osservazione, intervento e segnalazione.
Deve correggere comportamenti scorretti, segnalare deficienze tecniche o organizzative e, in caso di rischio immediato, sospendere l’attività.
La tempestività della segnalazione può evitare incidenti e garantire una gestione proattiva della sicurezza aziendale.
Nelle situazioni di appalto o subappalto, il datore di lavoro deve anche indicare al committente chi ricopre il ruolo di preposto, in modo da rendere chiara la catena di vigilanza e responsabilità.
Le responsabilità giuridiche del preposto sono significative.
In caso di incidente, se si accerta un’omissione di vigilanza o la mancata segnalazione di una situazione pericolosa, il preposto può essere chiamato a rispondere penalmente o amministrativamente.
Questo aspetto sottolinea quanto la sua funzione preventiva e di controllo sia fondamentale non solo per la sicurezza dei lavoratori, ma anche per la tutela dell’azienda.
La responsabilità può essere penale, specialmente se non si possiedono le competenze necessarie per svolgere adeguatamente le funzioni, un caso noto come “colpa per assunzione”.
La nomina del preposto spetta al datore di lavoro o al dirigente.
L’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo di individuare uno o più preposti, preferibilmente con atto scritto che definisca ambiti di competenza, poteri e mansioni.
È buona prassi riportare tale nomina nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), garantendo così tracciabilità e chiarezza organizzativa.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. n. 59/CSR, G.U. 24 maggio 2025) ha introdotto requisiti formativi più rigorosi per i preposti.
Le principali novità prevedono:
I moduli devono includere contenuti tecnico-normativi, organizzazione della sicurezza, valutazione dei rischi, gestione delle emergenze e comunicazione efficace.
Questo approccio formativo rafforza la capacità del preposto di garantire concretamente la salute e sicurezza sul lavoro.
Oltre alla formazione, il preposto deve possedere esperienza pratica, conoscenza dei processi aziendali e capacità di leadership.
Sono fondamentali doti comunicative, equilibrio e autorevolezza: qualità indispensabili per far rispettare le regole senza creare conflitti.
Inoltre, la legge prevede che il preposto non subisca alcun pregiudizio a causa dell’esercizio del suo incarico.