Nell’ambito della formazione professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’Accordo Stato‑Regioni 17 aprile 2025 introduce un quadro chiaro e aggiornato sulle nuove modalità di formazione salute e sicurezza sul lavoro. Questo aggiornamento normativo definisce con precisione le modalità di erogazione dei corsi, garantendo maggiore uniformità e trasparenza per tutte le figure coinvolte: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP/ASPP e altre figure responsabili della sicurezza in azienda.
Le tabelle qui presentate rappresentano uno strumento operativo che sintetizza in modo immediato le scelte consentite tra:
Presenza fisica, la modalità tradizionale in aula;
Videoconferenza sincrona, con interazione in tempo reale;
E‑learning, la formazione digitale asincrona.
Questi schemi evidenziano per ciascun profilo professionale quali modalità siano consentite, quali siano accessibili con limitazioni e quali non siano ammesse, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato‑Regioni 17 aprile 2025. In questo modo, è possibile orientarsi rapidamente nella pianificazione e gestione dei corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro, rispettando i requisiti formativi previsti dalla normativa vigente.
La riorganizzazione delle modalità formative mira a sostenere un approccio moderno ed efficace alla formazione, pur mantenendo l’obiettivo fondamentale della normativa: assicurare che tutti i lavoratori ricevano una preparazione adeguata al proprio ruolo e ai rischi connessi alla specifica attività lavorativa.
Consultando le tabelle è semplice comprendere:
quali modalità sono applicabili a ciascun corso;
quali profili professionali necessitano di modalità specifiche;
in quali casi la formazione deve avvenire esclusivamente in presenza o attraverso strumenti digitali.
Questa guida visiva e immediata facilita aziende, formatori e responsabili della sicurezza nella corretta applicazione del nuovo Accordo Stato‑Regioni 17 aprile 2025, rendendo più agevole la programmazione e l’erogazione dei corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro secondo le nuove modalità di formazione.
Normativa Sicurezza sul Lavoro
Modalità di Erogazione
Corsi di Formazione
Panoramica operativa e conformità normativa
Riferimento D.Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni
Presenza Fisica
Formazione tradizionale in aula con interazione diretta.
Videoconferenza Sincrona
Aula virtuale in diretta con tracciamento delle presenze.
E-learning
Formazione asincrona su piattaforma dedicata (con limitazioni).
Appendice Tecnica
Note e Riferimenti Normativi
Note Operative
Videoconferenza Sincrona
Equiparata alla presenza fisica se garantisce interazione in tempo reale (audio/video). Richiede piattaforma che tracci:
- Presenza continua dei discenti
- Possibilità di domande e feedback immediato
E-learning
Formazione asincrona su piattaforma LMS conforme (es. standard SCORM). Requisiti essenziali:
- Tracciamento rigoroso dei tempi di fruizione
- Test di verifica intermedi e finali
Limitazioni Chiave
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Lavoratori (Formazione Specifica)
L'e-learning è vietato per rischio Medio e Alto. Consentito solo per rischio Basso.
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Figure Professionali (RSPP/ASPP, Coordinatori)
E-learning limitato a moduli specifici (Modulo A per RSPP, Modulo Giuridico per CSP/CSE).
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Addestramento Pratico & Rischi Speciali
Ambienti confinati, conduzione macchine (art. 73) e prove pratiche richiedono sempre la presenza fisica.
Quadro Normativo
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Accordi Stato-Regioni
Accordo del 17/4/2025 che definisce durata e contenuti dei corsi.
Disclaimer: Le normative possono subire aggiornamenti. Si raccomanda di verificare sempre le ultime disposizioni regionali, le indicazioni degli Organismi Paritetici e gli aggiornamenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Quadro Sinottico
Modalità di Erogazione Corsi
Nota Bene: La modalità E-learning per la Formazione Specifica dei Lavoratori è consentita esclusivamente per le attività classificate a Rischio Basso. Per le attività a rischio Medio e Alto è obbligatoria la presenza fisica o la videoconferenza (dove ammessa). Le prove pratiche devono sempre essere svolte in presenza.

