Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): obblighi, redazione e aggiornamento
La valutazione dei rischi e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono i pilastri fondamentali della sicurezza sul lavoro in Italia.
Previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rappresentano l’obbligo principale del datore di lavoro, volto a garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori durante lo svolgimento delle attività lavorative.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, rappresenta un vero e proprio strumento di gestione aziendale della sicurezza.
Un DVR redatto in modo accurato, aggiornato e coerente con la realtà produttiva consente di:
- Ridurre incidenti e malattie professionali;
- Migliorare l’organizzazione interna;
- Aumentare la consapevolezza dei lavoratori;
- Garantire la conformità normativa e ridurre il rischio di sanzioni.
Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Definizione normativa
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è definito all’articolo 17, comma 1, lettera a) e agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
È il documento che descrive la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nei luoghi di lavoro, finalizzata a individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie e a elaborare un programma di miglioramento continuo.
In altre parole, il DVR è lo strumento con cui l’azienda fotografa la propria realtà produttiva, analizza i rischi aziendali e definisce le azioni per eliminarli o ridurli al minimo.
Chi deve redigere il DVR
Responsabilità del datore di lavoro
La redazione del DVR è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, come stabilito dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
Anche se può avvalersi della collaborazione di consulenti o del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), la responsabilità giuridica del documento rimane in capo al datore di lavoro.
Figure coinvolte nella valutazione dei rischi
Durante la valutazione dei rischi e la stesura del DVR, il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione di:
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- Medico Competente, se nominato (quando è prevista la sorveglianza sanitaria, art. 41 D.Lgs. 81/2008);
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che deve essere consultato preventivamente ai sensi dell’articolo 50 del decreto.
Il documento, per essere formalmente valido, deve essere datato e sottoscritto dal datore di lavoro, dal RSPP, dal Medico Competente (se presente) e dal RLS.
Quando deve essere redatto il DVR
Il DVR deve essere elaborato prima dell’inizio dell’attività lavorativa o, comunque, non oltre l’assunzione del primo lavoratore (art. 29, comma 1).
Deve inoltre essere rivalutato e aggiornato:
- In occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro;
- In seguito all’introduzione di nuove attrezzature, sostanze o procedure;
quando emergono nuovi rischi a seguito di incidenti o nuove conoscenze tecniche; - Ogniqualvolta la valutazione precedente non sia più adeguata (art. 29, comma 3).
Come si redige il Documento di Valutazione dei Rischi
Fasi della valutazione dei rischi
L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere condotta con criteri di completezza, oggettività e sistematicità.
Le fasi operative prevedono:
- Individuazione dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro;
- Analisi e stima dei rischi (probabilità × gravità);
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione già adottate e di quelle da implementare;
- Definizione del programma di miglioramento continuo;
- Documentazione del processo di valutazione nel DVR.
Struttura e contenuti minimi del DVR
Secondo l’articolo 28, comma 2, il DVR deve contenere almeno:
- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute;
- L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI utilizzati;
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e dei ruoli aziendali incaricati;
- L’indicazione del RSPP, del RLS e del Medico Competente;
- L’individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici.
Il documento deve avere data certa, ai sensi dell’art. 28, comma 2, per garantirne la validità legale.
I rischi aziendali da valutare nel DVR
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 28, comma 1), compresi quelli derivanti da:
- agenti fisici, chimici e biologici;
- attrezzature di lavoro e impianti elettrici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- videoterminali e posture incongrue;
- stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1-bis);
- rischi legati a gravidanza, genere, età e provenienza da altri Paesi;
- rischio incendio, esplosione ed emergenze;
- ambienti confinati e lavori in quota.
La valutazione dei rischi aziendali deve essere documentata, aggiornata e coerente con la realtà produttiva effettiva.
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Obblighi e sanzioni in materia di DVR
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, in materia di DVR, ha l’obbligo di:
- Effettuare la valutazione di tutti i rischi (art. 17, comma 1, lett. a);
- Redigere, firmare e aggiornare il DVR;
- Consultare preventivamente il RLS (art. 50);
- Fornire ai lavoratori informazione e formazione sui rischi individuati (art. 36 e 37);
- Vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza (art. 18).
Sanzioni previste
La mancata redazione o l’assenza del DVR è sanzionata dall’articolo 55, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, con:
- Arresto da tre a sei mesi
- Ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (importi aggiornati ai sensi del D.Lgs. 106/2009).
La mancanza o incompletezza del documento può inoltre comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

